Disposizioni della LRD

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Le seguenti disposizioni costituiscono parte integrante delle Condizioni Generali di b-sharpe e devono essere necessariamente lette in combinato disposto con queste ultime.

1. b-sharpe, in qualità di intermediario finanziario regolamentato, è soggetto alla Legge federale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997, RS 955.0, «LRD»). La prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro costituiscono un elemento centrale del quadro legislativo istituito dalle autorità di regolamentazione nei paesi sviluppati. La legge sul riciclaggio di denaro è concepita per vietare i movimenti di fondi provenienti da attività criminali e per eliminare la disponibilità di finanziamenti destinati ad attività terroristiche.

2. b-sharpe si impegna a rispettare scrupolosamente la legge e a contrastare ogni forma di riciclaggio di denaro, in particolare attraverso il servizio offerto. b-sharpe si attiene rigorosamente agli obblighi di diligenza, adottando in particolare le seguenti misure:

3. b-sharpe è tenuta per legge, all’instaurazione di rapporti commerciali, a verificare l’identità della controparte sulla base di documenti giustificativi debitamente autenticati e in corso di validità. Qualora la controparte sia una persona giuridica, b-sharpe deve prendere visione delle disposizioni che regolano il potere di rappresentanza della controparte e verificare l’identità delle persone che instaurano il rapporto d’affari per conto della persona giuridica.

4. Il Cliente è tenuto a fornire a b-sharpe, spontaneamente o su richiesta di b-sharpe, tutte le informazioni e i documenti necessari per identificare e chiarire la propria identità o quella del o dei titolari effettivi, nonché l’origine dei fondi, al momento dell’avvio del rapporto o in occasione del rinnovo delle verifiche o dei chiarimenti che b-sharpe dovrà effettuare.

5. b-sharpe potrà richiedere qualsiasi informazione e/o documento giustificativo relativo all’oggetto e allo scopo dell’operazione che il Cliente intende concludere con b-sharpe, in particolare riguardo all’origine e alla destinazione dei fondi impiegati. L’entità delle informazioni da raccogliere dipenderà dalla natura dell’operazione o dal rischio rappresentato dalla controparte.

6. b-sharpe potrà richiedere qualsiasi informazione e/o documento giustificativo supplementare che consenta, in particolare, di dimostrare la realtà e la trasparenza delle operazioni commerciali alla base delle operazioni di cambio.

7. b-sharpe è tenuta a rispettare i seguenti obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro:

8. b-sharpe si riserva il diritto di rifiutare l’avvio di un rapporto con un potenziale cliente o di rifiutarsi di eseguire una transazione in qualsiasi fase del rapporto con un cliente, qualora le informazioni fornite dal potenziale cliente o dal cliente esistente risultino intenzionalmente false o incomplete, oppure qualora b-sharpe sospetti l’esistenza di un qualsiasi collegamento con un’attività illegale.

9. b-sharpe è inoltre tenuta a segnalare qualsiasi transazione sospetta alle autorità competenti e a bloccare i fondi in questione.

10. Nel rispetto della legge e della normativa svizzera, b-sharpe ha il diritto di adottare tutte le misure che riterrà necessarie per chiarire ogni sospetto e, se del caso, procedere a una segnalazione alle autorità competenti e a bloccare i fondi in questione.

11. La raccolta di informazioni sul Cliente e sulle operazioni che intende effettuare è fondamentale affinché b-sharpe possa ottemperare alla normativa vigente. La raccolta di informazioni da parte di b-sharpe si basa sul documento «Protezione dei dati».

12. b-sharpe si riserva il diritto di avvalersi dei servizi di terzi al fine di verificare tali informazioni. Il Cliente si impegna a comunicare a b-sharpe qualsiasi modifica intervenuta successivamente all’avvio del rapporto.

13. Per motivi legali, le informazioni raccolte devono essere conservate da b-sharpe per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto d’affari o dal completamento della transazione (art. 7 cpv. 3 LRD).

14. Utilizzando i servizi di b-sharpe per scopi impropri, il Cliente si espone a procedimenti penali.

15. Ultimo aggiornamento: 31.10.2024.